Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 11/04/2006

l) copia delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura o del suo potenziamento, ad eccezione del caso in cui per tali infrastrutture siano sottoscritti accordi interministeriali o governativi con gli Stati interessati in relazione alla loro realizzazione e a supporto della richiesta di esenzione.

4. Nel caso la domanda sia presentata da un soggetto importatore, la documentazione di cui alle lettere da b) a l), per la parte di pertinenza del soggetto che realizza l'infrastruttura, è predisposta da parte di quest'ultimo ed inserita in un plico sigillato, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesta la veridicità, ai fini della consegna al Ministero da parte del soggetto importatore all'atto della domanda.

5. Copia della domanda e della documentazione è inviata contestualmente all'Autorità.

6. Nei casi in cui la documentazione richiesta sia già in possesso dell'Amministrazione, il richiedente può fare riferimento ad essa, fatta salva la presentazione dei relativi aggiornamenti o integrazioni e in ogni caso la presentazione della documentazione integrale in lingua inglese.

Art. 3 - Descrizione del progetto dell'infrastruttura La descrizione del progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) deve comprendere

a) localizzazione dell'infrastruttura, anche in relazione al mercato italiano ed europeo del gas naturale e alle altre infrastrutture esistenti o previste

b) descrizione delle ulteriori infrastrutture all'estero esistenti o previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di produzione

c) descrizione delle opere connesse sul territorio a giurisdizione italiana, a monte del punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti

d) descrizione dell'infrastruttura e relative prestazioni

e) tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto

f) indicazione della capacità marginale realizzabile, anche in fasi successive, con stima dei relativi costi e tempi di realizzazione, specificando gli eventuali vincoli tecnici ed economici per la sua realizzazione, anche relativi alle infrastrutture in territorio estero di cui alla lettera b).

Art. 4 - Capacità tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica, i soggetti richiedenti l'esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria e, se diversi da questi, i soggetti che realizzano l'infrastruttura o il suo potenziamento, devono fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero.

2. Dall'oggetto sociale della società deve risultare il rispetto di quanto stabilito all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, nonchè l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di società di più recente costituzione, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria delle società controllanti o del gruppo societario d'appartenenza.

3. Nei casi in cui i richiedenti intendano, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00 e delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13, 15 e 22 della direttiva 2003/55/CE, costituire una apposita società separata per la gestione dell'infrastruttura oggetto di esenzione, possono darne indicazionere tale soggetto nella richiesta dell'esenzione, specificando modalità e tempi per la sua costituzione. La validità dell'esenzione è in tale caso subordinata alla costituzione della suddetta società entro un termine stabilito dal Ministero all'atto del rilascio dell'esenzione stessa, che dovrà comunque avvenire prima del rilascio dell'esenzione stessa.

4. Per quanto riguarda le capacità finanziarie, deve essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione, tra cui copia dei bilanci degli ultimi tre anni, dalla quale risulti l'effettiva capacità del richiedente di condurre l'iniziativa. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca in relazione all'impegno finanziario del progetto.

Art. 5 - Modalità e termini di rilascio dell'esenzione o di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria

1. Il Ministero, valutata preliminarmente la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti richie-sti, provvede entro trenta giorni a richiedere il parere in merito alla quota e alla durata dell'esenzione, o del diritto all'allocazione prioritaria richiesti, all'Autorità, che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I termini di cui sopra possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere ulteriori elementi integrativi.

2. La valutazione dell'entità della quota da esentare o della quota relativa al diritto di allocazione prioritaria, nonchè del relativo periodo, è effettuata tenendo conto della relazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera k), nonchè del piano economico e finanziario dell'investimento, della redditività prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilità.

3. Nel caso di richiesta di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità, il Ministero, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della direttiva 2003/55/CE, notifica alla Commissione europea la eventuale decisione di concedere l'esenzione richiesta, allegando la relativa documentazione, in base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea. In assenza di una richiesta da parte della Commissione europea di modificare o ritirare la decisione di concessione dell'esenzione entro due mesi dal ricevimento della notifica, estendibili a tre mesi nel caso di richiesta di informazioni supplementari, l'esenzione si intende definitivamente concessa.

4. Nel caso di interconnettori i tempi di conclusione per l'istruttoria della richiesta di esenzione sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con l'altro Stato membro interessato o con l'Autorità di regolazione dello stesso Stato.

5. Nel caso di infrastrutture di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, i tempi per la conclusione dell'istruttoria della richiesta di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritario sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con gli altri Stati interessati, fatti salvi gli impegni sottoscritti sulla base di provvedimenti adottati dagli Stati interessati alla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Nel caso di richiesta di diritto di allocazione prioritaria, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità, il Ministero comunica la propria decisione in merito alla concessione del diritto di allocazione prioritaria.

7. Ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale e dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla legge n. 239/04, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui al comma 2, il Ministero può richiedere, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, al soggetto che realizza l'infrastruttura l'impegno a procedere entro un termine stabilito dal Ministero stesso alla realizzazione della capacità marginale di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), da destinare a terzi secondo modalità stabilite dall'Autorità.

Art. 6 - Inadempienze e revoche

1. La concessione di una esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria possono essere revocati in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, e nel caso in cui l'infrastruttura cui si riferisce l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria venga realizzata con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato.

2. La revoca costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove esenzioni o di diritti di allocazione prioritaria agli stessi soggetti o e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonchè costituisce motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.

3. Nel caso la capacità oggetto di esenzione non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volontà dei soggetti che, sottoscrivendo contratti di lungo termine, hanno contribuito direttamente o indirettamente al finanziamento della nuova infrastruttura, i soggetti che gestiscono l'infrastruttura oggetto di esenzione riattribuiscono a terzi la capacità loro assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il termine di scadenza dell'esenzione ottenuta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera k), dandone preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorità.

4. Nel caso la capacità oggetto di diritto di allocazione prioritaria, non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volontà dei soggetti ai quali è stato concesso il diritto all'allocazione prioritaria, la capacità loro assegnata può essere attribuita a terzi, anche per periodi pluriennali, secondo modalità stabilite dall'Autorità che tengano conto sia del periodo, sia della quota di mancato utilizzo.

5. Nell'applicazione dei commi 3 e 4 si tiene conto del periodo di avviamento dell'esercizio dell'infrastruttura e sono fatte salve le flessibilità previste nei relativi contratti di approvvigionamento, purchè la capacità non utilizzata sia resa disponibile a terzi, in accordo alle disposizioni del Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005.

6. Ai fini della verifica di quanto previsto ai commi 3 e, 4 e 5 l'impresa maggiore di trasporto trasmette al Ministero e all'Autorità, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dati relativi ai volumi di gas effettivamente immessi nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti in relazione alle esenzioni o ai diritti di allocazione prioritaria accordati.

7. Nel caso in cui non venga rispettato l'impegno di cui all'art. 5, comma 7, il Ministero può revocare l'esenzione concessa fino a una quota pari alla capacità marginale non realizzata.

8. I soggetti che realizzano una infrastruttura per la quale è stata concessa una esenzione o un diritto di allocazione prioritaria, sono tenuti a comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorità lo stato di avanzamento del progetto dell'infrastruttura interessata, nonchè ogni scostamento significativo dei suoi parametri economici e finanziari.

Art. 7 - Variazioni dei soggetti titolari dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria

1. Qualora nel corso della realizzazione delle infrastrutture o delle attività oggetto dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria si verifichino variazioni, anche parziali, relative ai soggetti preposti alla realizzazione delle nuove infrastrutture o all'importazione del gas naturale, titolari dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria, o relative alle condizioni che hanno dato diritto all'esenzione o all'allocazione prioritaria, deve essere presentata al Ministero apposita domanda di conferma relativamente all'esenzione o al diritto di allocazione prioritaria concessi.

2. Il Ministero si esprime sulla domanda di conferma secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 8 - Cessioni di capacità

1. I soggetti importatori che utilizzano le capacità oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria possono cedere o scambiare tali capacità con altri soggetti a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero, e purchè tale cessione o scambio sia rispondente ai criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera k).

 

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